gerenza
dell’accomandatario subordinata al consenso degli accomandanti
Not. Antonio Monteleone, 07.01.2002, chiede:
Mi trovo a dovere ricevere un
atto costitutivo di s.a.s. nel quale le parti, volendo limitare i poteri
dell’unico socio accomandatario, pretendono che sia inserita una clausola del
seguente tenore: "la gerenza della società
viene affidata al socio accomandatario, il quale avrà firma libera per i soli
atti di ordinaria amministrazione, rimanendo il compimento degli atti di
straordinaria amministrazione subordinata al consenso unanime di tutti i soci
anche accomandanti".
Il volere subordinare il
compimento di atti di amministrazione, sia pure straordinaria, al consenso
anche dei soci accomandanti ritengo che comporti l’attribuzione a questi
ultimi di poteri di amministrazione della società.
Sono quindi giunto alla
conclusione che una clausola di tale specie sia contrastante con il divieto
di immistione posto a carico degli accomandanti dall’art. 2320, c.c., nonchè
con il principio di cui all’art. 2318, c. 2, c.c., secondo cui "l’amministrazione della
società può essere conferita soltanto a soci accomandatari".
Not. Michele Labriola, risponde:
Sulla non ricevibilità di siffatta clausola di Sas segnalo la sentenza
della Cass. 06.06.2000, n.7554, in Notariato 2001 n. 2, con nota del
sottoscritto,.
Not. Stefano
Bigozzi, interviene:
Non
è che non si possa fare, solo che invece di una Sas si ottiene una Snc, in cui
il preteso accomandatario (che
in realtà è socio in nome collettivo) ha il potere di compiere da solo gli atti di ordinaria
amministrazione, mentre i pretesi accomandanti (in
realtà soci in nome collettivo) hanno (unitamente
al preteso accomandatario e o tutti insieme od a maggioranza a seconda della
clausola) il potere di porre in essere gli atti di amministrazione
straordinaria.
Dissento
pertanto dall’opinione secondo cui la clausola sarebbe contraria a norma
imperativa negativa; questo, anche perché si dovrebbe essere guidati dal
principio di conservazione dell’atto (l’atto deve essere interpretato nel senso
in cui esso possa avere un qualche giuridico effetto piuttosto che in quello in
cui non ne abbia alcuno).
In
conclusione: l’atto può essere ricevuto, ma devi avvertire le parti che, così
facendo, fanno in realtà una Snc con le note conseguenze in punto di
responsabilità e di fallimento.
Not. Maria Benedetta Pancera, segnala:
Secondo la Cass. 06.06.2000, n. 7554, in Giust. civ. mass., 2000,
pag. 1220: " é nulla la clausola dell’atto
costitutivo di una società in accomandita semplice, la quale preveda la
necessità del consenso scritto di tutti i soci per una determinata serie di
atti, in violazione dell’art. 2320, c.c. ..."
Not. Diego Podetti:
E’ vero, il "consenso" (ovvero la manifestazione di volontà
negoziale nell’atto con i terzi) deve
essere sempre solo del socio accomandatario-amministratore.
Tuttavia (cfr. art.2320, c. 2)
l’operare dell’amministratore può nell’atto costitutivo essere subordinato, per
determinate operazioni, alla autorizzazione degli altri soci, inclusi gli
accomandanti.
Il problema consiste
nell’interpretazione delle "determinate operazioni": possono essere
queste determinate per categorie?
Quanto ampie possono essere tali
categorie?
Not.
Adriano Pischetola, conclude:
Quanto
ampie possono essere tali categorie?
La
giurisprudenza è stata sempre molto rigorosa e severa nel considerare i margini
di liceità di clausole che attribuissero all’accomandante la facoltà di dare
autorizzazioni e pareri per determinate operazioni (ex art. 2330, c. 2, c.c.).
Se ciò è
comprensibile ed ovvio per le ‘‘procure per singoli affari’ in
considerzione della tassatività della formulazione dell’art.2330, c. 1, c.c.,
lo è forse meno per le ‘‘autorizzazioni e i pareri’ al vaglio, perchè le
‘‘operazioni’ potrebbero per ipotesi essere riferite ad una categoria astratta
di fattispecie; eppure non è così.
Le
determinate operazioni - per la prevalente giurisprudenza -
dovrebbero essere individuabili con precisione nella loro
effettiva portata, dovendosi comunque far riferimento a singole operazioni
o, al più, a categorie della medesima operazione.
Illuminante
la Cass. 03.10.1997, n. 9659, in Riv. not., 1998, pag. 519, per la
quale ‘‘ Le "determinate operazioni", per il cui compimento l’atto
costitutivo preveda l’autorizzazione del socio accomandante,
possono essere sia singole operazioni, sia un’intera categoria di
operazioni identiche e devono essere individuate con precisione nella loro
effettiva portata al fine di evitare che si
concreti una violazione del divieto
d’ingerenza nella gestione della societa’.
Alla
stregua di tali considerazioni deve ritenersi legittima
la previsione statutaria di previa autorizzazione
dell’accomandante per contrarre mutui di
un determinato ammontare.
Deve,
invece, ritenersi illegittima la
previsione di previa autorizzazione per il compimento degli atti
di straordinaria amministrazione e per
l’assunzione di obbligazioni eccedenti una somma
determinata."
Più
possibilista parte della dottrina, secondo cui sarebbe possibile concedere
autorizzazioni agli accomandanti per il compimento di atti oltre un determinato
importo, laddove sussista il rischio di gravi abusi da parte degli
accomandatari , così come sarebbe comunque valida la clausola che preveda
la possibilità che gli accomandanti concedano autorizzazioni per il
compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.